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Ordinanza — n. 388/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merely reiterative of already decided and properly reasoned points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Palermo Alfio Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the attribution of responsibility for a crime under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing uncertainty regarding his status as a holder of substances destined for sale. The court rejected this claim because the suspect was already known to law enforcement through prior observations, rendering the alleged uncertainty logically excluded and the lower court's reasoning sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates points of criticism already examined and dismissed with adequate and correct reasoning by the trial judges.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reiterative drug trafficking law attribution of responsibility court costs and fine imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 366 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO ALFIO LUCA nato a CATANIA il 27/09/1991 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Palermo Alfio Luca, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione dai giudici di merito; considerato, infatti, che la dedotta incertezza sull'identificazione dell'imputato quale detentore si sostanza destinata alla cessione è stata logicamente esclusa in quanto l'imputato era già noto alle forze dell'ordine, che lo avevano visto nello steso luogo in più occasioni, ma non ne conoscevano le generalità, sicché gli ulteriori accertamenti da svolgere riguardano tale profilo e nessuna incertezza sul punto era individuabile alla luce della scelta del rito e della utilizzabilità di tutti gli atti di indagine; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es ensore Il Pr *dente