Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already examined and properly reasoned grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cascone Giorgio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the conviction for cultivating marijuana and the specific legal classification under Article 73 of the Drug Law, arguing the land belonged to him and the charge was misapplied. The court rejected these arguments as merely repetitive of censure points already thoroughly addressed and dismissed with correct reasoning by the lower appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reiterate censure points already examined and dismissed with proper reasoning by the court of first instance are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE GIORGIO nato a RAGUSA il 27/12/1996 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Cascone Giorgio, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di coltivazione di 12 piante di marijuana e il mancato inquadramento nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione dai giudici di merito; considerato, infatti, che al primo motivo, diretto a contestare la riconducibilità del terreno all'imputato, è stata già fornita logica risposta, attribuendo rilievo alla presenza di un impianto professionale per la coltivazione di marijuana nella camera da letto dell'imputato e al percorso descritto dai verbalizzanti; che anche il secondo motivo è generico a fronte della completa motivazione resa in sentenza che valorizza sia quantità e qualità della sostanza rinvenuta, sia le circostanze e modalità della condotta che ne escludono la occasionalità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere ensore iY PSesident