Ordinanza — n. 385/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE ROSARIO JUNIOR DAMIANO nato a CATANIA il 26/07/1993 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Piacente Rosario Junior Damiano, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dal rilievo attribuito alla personalità negativa dell'imputato, che solo nel corso del processo aveva ammesso le proprie responsabilità e risultava gravato da precedenti, che, benché non considerati ai fini della recidiva reiterata specifica contestata, sono stati valutati ai fini della determinazione della pena, in quanto ritenuti dimostrativi dell'indifferenza dell'imputato rispetto alle precedenti condanne; ritenuta, peraltro, inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 385/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, r. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE ROSARIO JUNIOR DAMIANO nato a CATANIA il 26/07/1993 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Piacente Rosario Junior Damiano, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dal rilievo attribuito alla personalità negativa dell'imputato, che solo nel corso del processo aveva ammesso le proprie responsabilità e risultava gravato da precedenti, che, benché non considerati ai fini della recidiva reiterata specifica contestata, sono stati valutati ai fini della determinazione della pena, in quanto ritenuti dimostrativi dell'indifferenza dell'imputato rispetto alle precedenti condanne; ritenuta, peraltro, inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, r. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglier éstensore I Presid nt