Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Preghenella Arianna Chiara inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the lack of application of Article 131-bis and the absence of mitigating circumstances were merely repetitive of issues already fully examined and dismissed in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new grounds or correct the previous reasoning on the severity of the crime and the appropriateness of the custodial sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 e 6 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and dismissed with adequate motivation in the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREGHENELLA ARIANNA CHIARA nato a TRENTO il 28/08/1988 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Preghenella Arianna Chiara, ribaditi nella memoria - tardiva-, con i quali si contesta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sia per le modalità del fatto, violente e ripetute, dirette sia nei confronti di cose che dei pubblici ufficiali intervenuti, sia per precedente condanna per fatti analoghi, ritenuta indice di abitualità, ostativa al riconoscimento della minima offensività del fatto; ritenuto che anche per le attenuanti è stata resa corretta motivazione, rilevando il valore non insignificante dei beni danneggiati e la circostanza che la riparazione del danno non fosse avvenuta per intero prima dell'inizio del giudizio, quindi, prima dell'apertura del dibattimento, come previsto dalla norma; rilevato che anche il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva è giustificato dalla prognosi negativa formulata, fondata sia sulle modalità del fatto e l'intensità del dolo espressa, sia sulla personalità dell'imputata, inaffidabile quanto al rispetto delle prescrizioni imposte; considerato infatti, che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031;
Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 5agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore Il