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Ordinanza — n. 378/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasons for evidence renewal and material notification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for evidence renewal and proper notification, but the court found the appeal infounded because the appellant failed to specify why new evidence was indispensable and the notification error was merely material. Consequently, the court ruled that the procedural defects did not warrant the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 190, 495 cod. proc. pen.: An appeal challenging a judge's composition or notification irregularity is inadmissible if the appellant fails to provide specific reasons demonstrating the indispensability of new evidence or the materiality of the error.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence renewal material error judge composition procedural nullity perseguimento penale per diffamazione limiti della libertà d'espressione diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 190 cod. proc. pen.
Art. 495 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41736 del 20/05/2019, Bajrami, Rv. 276754
anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 20/05/2019, Bajrami, Rv. 276754).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabriele Carchidi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia con la quale il ec.ien12A Tribunale di CUI:=k ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di diffamazione aggravata e, ritenuta la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., per mancata riassunzione delle prove innanzi al giudice in nuova composizione, è manifestamente infondato in quanto inerente alla violazione di una norma processuale che non determina una nullità assoluta.

Invero, l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dall'originario giudice, fermi i poteri di valutazione di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 20/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Nel caso di specie, come puntualizzato dalla corte territoriale, il ricorrente ha omesso di fornire specifici elementi a sostegno dell'asserita indispensabilità della rinnovazione;

Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, è manifestamente infondato in quanto trattasi di un errore materiale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore -Il Presidente DEPOSITATA