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Sentenza — n. 377/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 377/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Il difensore di Gabriele Carchidi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la difesa censura l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato, nonostante l'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio. La censura è fondata.

Regesto Legislator

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art 180 cod. proc. pen, art. 595 cod. pen; Sentenza — n. 377/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., una causa di proscioglimento. Il reato risulta prescritto, in quanto commesso in data 10 ottobre 2016. Invero, il delitto contestato ai sensi dell'art. 595 cod. pen. è punito con la reclusione inferiore nel massimo a sei anni, sicché non registrandosi cause di sospensione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.„ è pari ad anni sette e mesi sei e risulta spirato nel mese di aprile 2024.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione assenza ingiustificata diffamazione censura formulata in modo carente false dichiarazioni censure di diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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art 180 cod. proc. pen
art. 595 cod. pen
Invero, il delitto contestato ai sensi dell'art. 595 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il difensore di Gabriele Carchidi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la difesa censura l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato, nonostante l'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio. La censura è fondata.

Invero, in tema di notifica a mezzo posta del decreto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 20 novembre 1998, n. 346 è intervenuto il Giudice delle leggi che con sentenza n. 346 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui prevede che il "piego" sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Ne deriva che la nullità della notifica così effettuata, che è di ordine generale, eccepibile e rilevabile d'ufficio entro i termini di cui all'art 180 cod. proc. pen., produce il suo effetto in tutti quei casi in cui la sentenza della Corte costituzionale risulti essere intervenuta prima dell'esaurimento dell'iter processuale (Sez. 5, n. 2339 del 14/01/1999, Giacquinta, Rv. 212699).

L'ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., una causa di proscioglimento. Il reato risulta prescritto, in quanto commesso in data 10 ottobre 2016. Invero, il delitto contestato ai sensi dell'art. 595 cod. pen. è punito con la reclusione inferiore nel massimo a sei anni, sicché non registrandosi cause di sospensione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.„ è pari ad anni sette e mesi sei e risulta spirato nel mese di aprile 2024.

Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 10 aprile 2024. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Pres