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Ordinanza — n. 373/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated threats and assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for aggravated threats and assault. The appellant argued that the court erred in finding the specific intent to intimidate and failed to prove the victim's pain, but the court rejected these claims as legally unfounded. The decision rests on established principles that these crimes require only the suitability of the conduct to cause fear or pain, not actual intimidation or verified injury.

Regesto Legislator

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Art. 630 c.p.; Art. 582 c.p.: The crimes of aggravated threats and assault are completed by the suitability of the conduct to intimidate or cause pain, without requiring actual intimidation or verified physical injury.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated threats crime assault conduct suitability lack of actual intimidation criminal conviction upheld gravi addebiti penali revisione della sentenza penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 630 c.p.
Art. 582 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017
non è necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, ma è sufficiente che la violenta manomissione dell'altrui persona fisica sia idonea a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC CRISTIAN nato a SASSARI il 02/09/1995 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

J e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cristian Jankovic ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cagliari, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, nonché vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia aggravata sulla base di un'asserita idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, è manifestamente infondato.

Invero, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto a tenore della quale il delitto in esame, che è reato di pericolo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla (da ultimo, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740); Considerato che il secondo e il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta i medesimi profili d'illegittimità della sentenza impugnata con riferimento, rispettivamente, alla ritenuta insussistenza della legittima difesa putativa e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono indeducibili perché non specifici, apparenti e fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in assenza di una puntuale critica alle argomentazioni rese dalla corte stessa (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710);

Considerato che il terzo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'integrazione del delitto di percosse non ritenendo provata l'apprezzabile sensazione di dolore sofferta dalla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto, ai tini della configurabilità del reato di percosse, che è di mera condotta,. non è necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, ma è sufficiente che la violenta manomissione dell'altrui persona fisica sia idonea a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271i22);

Ritenuto, )ertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricori ente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore della Cassa delle Così deciso il 09 ottobr