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Ordinanza — n. 372/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 372/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMINO SALVATORE nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 20/12/1961 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; ge- Rilevalo che Saiv,ALore Mammino ricorre per cassazione avverso la sentenza de la Corte d'appello di Milano che, rideterminata la pena inflitta, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di percosse e minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione delle norme processuali per avere la corte territoriale omesso di motivare in merito alla rinuncia all'escussione del teste ammesso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per,., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con ie massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 372/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione aile acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petreila, P.v. 226074); Considerato che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia lesioni personali a minore reati violenti azione civile gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMINO SALVATORE nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 20/12/1961 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; ge-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevalo che Saiv,ALore Mammino ricorre per cassazione avverso la sentenza de la Corte d'appello di Milano che, rideterminata la pena inflitta, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di percosse e minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione delle norme processuali per avere la corte territoriale omesso di motivare in merito alla rinuncia all'escussione del teste ammesso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per,., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con ie massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione aile acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petreila, P.v. 226074); Considerato che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura la violazione della legge penale per erronea applicazione della recidiva, asserendo l'insussistenza dell'accentuata capacità a delinquere e della maggiore colpevolezza dell'imputato, oltre ad essere non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; Considerato che inammissibile per indeterminatezza è anche il terzo motivo, con cui si eccepisce il vizio motivazionale in ordine all'omessa applicazione di una pena sostitutiva, in quanw, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non sono indicati gli elementi posti alla base della censura formulata, così da non consentire ai giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di (-2ure tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas