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Ordinanza — n. 371/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defendant's failure to notify civil party of withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant failed to formally notify the civil party of his withdrawal. Although the code does not explicitly require the defendant to send this notice, the court established an implied duty to prevent the civil party from incurring unnecessary defense costs. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the civil party's legal fees plus court costs.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 3, cod. proc. pen.; Artt. 581, 582, 583 c.p.p.: The defendant intending to withdraw a cassation appeal must timely notify the civil party to avoid liability for their defense expenses incurred in reliance on the appeal's existence.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal civil party notification defense cost liability implied procedural duty inadmissible appeal rinuncia al dibattimento orale ritiro della querela penale rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589, comma 3, cod. proc. pen.
Se pur vero che il nostro codice di rito, nel disporre all'art. 589, comma 3, cod.
Artt. 581, 582, 583 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO ARNALDO nato a RAFFADALI il 08/11/1951 avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Arnaldo Faro ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Siracusa ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione aggravata; Preso atto della memoria depositata dal difensore della costituita parte civile, nonché della rinuncia al ricorso depositata dall'imputato; Considerato che il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente rinunciato a coltivare il ricorso proposto; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo stabilire e contenere nella misura di 500,00 Euro, essendo stato comunque il giudice di legittimità impegnato a causa dell'iniziativa del ricorrente;

Considerato, in ordine alla richiesta della parte civile di rifusione delle spese sostenute nel grado che la stessa sia meritevole di accoglimento. Se pur vero che il nostro codice di rito, nel disporre all'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. che la dichiarazione di rinuncia sia effettuata nelle forme e nei modi previsti dagli artt.581, 582 e 583 c.p.p., non prevede a carico dell'imputato l'obbligo di notificare la rinuncia aila porte c vile, tuttavia, deve configurarsi un onere a carico dell'imputato impugnante che intenda rinunciare al ricorso di comunicare tempestivamente tale volontà alla parte civile, allo scopo di impedire l'espletamento di quell'attività difensionale che ragionevolmente la parte civile svolgerà a seguito della notifica del ricorso da pude deli'imputato, i cui costi le devono essere conseguentemente rimborsati indipendentemente dall'utilità concreta di tale attività per effetto della rinuncia dei ricorso;

Considerato che, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia comunicato la rinuncia ai ricorso alla parte civile, la quale ha depositato memoria; Ritenuto, peitant-.o, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della CI somma di euro ila, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. Dichior iiiamini-sibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle animenie.

Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Roberto Trigilio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore