Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 370/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific legal grounds regarding attempted fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize an attempted crime of impersonation and violated the principle of motivation by not acknowledging the attempted fraud under Article 494 of the Penal Code. The court rejected these claims as the first argument was legally unfounded regarding the consummation of the crime, and the second was dismissed for being excessively generic and lacking specific legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 494 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are excessively generic and fail to demonstrate a specific violation of law or a defect in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic legal arguments attempted fraud crime principle of motivation procedural costs and fine perseguimento penale per truffa falsificazione di monete truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 494 cod. pen.
Invero, «Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod.
art. 494 cod. pen
Invero, «Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5432 dei 18/12/2020
senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato» (Sez. 5, n. 5432 dei 18/12/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRODONATO SEVERO PIO nato a SAN SEVERO il 12/08/1969 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Severo Pio Mastrodonato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela in ordine al delitto di tentata truffa, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Sondrio ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; Preso atto della memoria depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del reato di sostituzione di persona in forma tentata, oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità, è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il dato normativo.

Invero, «Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato» (Sez. 5, n. 5432 dei 18/12/2020, dep. 2021, Cari, Rv. 280336). Nel caso di specie, come debitamente specificato dalla corte territoriale, la condotta si è perfezionata nella rappresentazione delle false generalità allo scopo di ottenere un risarcimento del danno;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. nella forma tentata, è inammissibile in quanto formulato in forma estremamente generica; Ritenuta, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della soinina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il