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Ordinanza — n. 368/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 368/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 368/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZETTI GIOVANNI nato a CASTREZZATO il 05/06/1963 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Giovanni Piazzetti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dì Brescia che, ridotta la pena inflitta all'imputato, ha confermato la pronuncia con la quale Giudice dell'udienza preliminart-nii-JbNAIR;(3- , Mantova, ll'esito del giqdizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche costituite da mere cloglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, in Merit:0 al quale, con adeguata e non illogica motivazione, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle richieste attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 368/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZETTI GIOVANNI nato a CASTREZZATO il 05/06/1963 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Giovanni Piazzetti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dì Brescia che, ridotta la pena inflitta all'imputato, ha confermato la pronuncia con la quale Giudice dell'udienza preliminart-nii-JbNAIR;(3- , Mantova, ll'esito del giqdizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche costituite da mere cloglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, in Merit:0 al quale, con adeguata e non illogica motivazione, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle richieste attenuanti generiche;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie reato economico irregolarità finanziarie cattiva gestione traffico dei pagamenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZETTI GIOVANNI nato a CASTREZZATO il 05/06/1963 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Piazzetti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dì Brescia che, ridotta la pena inflitta all'imputato, ha confermato la pronuncia con la quale Giudice dell'udienza preliminart-nii-JbNAIR;(3- , Mantova, ll'esito del giqdizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche costituite da mere cloglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, in Merit:0 al quale, con adeguata e non illogica motivazione, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle richieste attenuanti generiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cohdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichlara li an-irnisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consiglie