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Ordinanza — n. 367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO COSIMO nato a NARDO' il 04/04/1949 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Cosimo Greco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza, ha riqualificato il delitto ascritto all'imputato nella fattispecie di bancarotta semplice e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto allo stesso; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore ex art. 45 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da rnere doglianze in punto di fatto, e a essere generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.„ è indeducibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. pen; Ordinanza — n. 367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva, invero, che sono aspecifici e soltanto apparenti i motivi che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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cattiva gestione bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie grado di colpa infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO COSIMO nato a NARDO' il 04/04/1949 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cosimo Greco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza, ha riqualificato il delitto ascritto all'imputato nella fattispecie di bancarotta semplice e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto allo stesso; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore ex art. 45 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da rnere doglianze in punto di fatto, e a essere generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.„ è indeducibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito.

Ne deriva, invero, che sono aspecifici e soltanto apparenti i motivi che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentatìvo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; Considerato, invero, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argornen'oativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P, Q. M. DiJilara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso i 09 ottobre n24 H consigliere estensore r DEpoS1T A Il Presidente Elena CaFtisillo IN