Ordinanza — n. 366/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDA ERMANNO nato a LONA-LASES il 25/10/1959 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Ermanno Casagranda ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di TreRto .che ha confermato la pronuncia con la fiC(O/Mis quale il Giudice dell'udienza preliminareento, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente, in relazione al capo 2) della rubrica, si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali, è indmmissibiie in quanto volto a una rivalutazione delle fonti probatorie, non ammessa in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDA ERMANNO nato a LONA-LASES il 25/10/1959 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Ermanno Casagranda ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di TreRto .che ha confermato la pronuncia con la fiC(O/Mis quale il Giudice dell'udienza preliminareento, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente, in relazione al capo 2) della rubrica, si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali, è indmmissibiie in quanto volto a una rivalutazione delle fonti probatorie, non ammessa in sede di legittimità;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDA ERMANNO nato a LONA-LASES il 25/10/1959 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ermanno Casagranda ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di TreRto .che ha confermato la pronuncia con la fiC(O/Mis quale il Giudice dell'udienza preliminareento, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente, in relazione al capo 2) della rubrica, si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali, è indmmissibiie in quanto volto a una rivalutazione delle fonti probatorie, non ammessa in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'omessa valutazione di taluni eiementi di prova in merito all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 3) dell'imputazione sono inammissibili in quanto, oltre ad essere costituiti da mere clogiianze in punto di fatto, sono volti a prefigurare una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 ottobre 2024 il onsgline esten