Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of jurisdiction over sentencing mitigation issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Osvaldo Poma inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Poma argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances which should have outweighed the contested aggravating factor. The court rejected this because the issue concerned the sentencing treatment, a matter exclusively within the territorial court's authority to determine based on the gravity of multiple acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they concern only the treatment of mitigating or aggravating circumstances, which fall within the exclusive jurisdiction of the territorial court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMA OSVALDO nato a BOLGARE il 26/06/1959 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Osvaldo Poma ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice x)Pf_aPf(31;/414 dell'udienza preliminari Bergamo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fa li.; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è inammissibile poiché inerisce al trattamento sanzíonatorio in merito al quale la corte territoriale, con un attento esame delle deduzioni difensive, ha evidenziato la pluralità delle condotte e la loro indubbia gravità che non consentono un'ulteriore riduzione di pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ainmende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il President