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Ordinanza — n. 356/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 356/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 356/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDE SERGIO nato a MAGLIE il 16/12/1975 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Sergio Pede ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riqualificato il fatto contestato nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen., ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità dell'imputato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione delle prove in relazione alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., è inammissibile in quanto, oltre a rappresentare mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale, con motivazione logica e corretta, ha evidenziato come la condotta violenta fosse stata determinata, piuttosto che dal farsi giustizia da sé, dalla volontà di reagire al comportamento altrui;

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 356/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto asserisce un difetto di motivazione che non si rinviebile nel provvedimento impugnato. Invero, la corte territoriale, sia pur in forma implicita, ha risposto al motivo articolato nell'atto d'appello sottolineando l'obiettiva gravità del fatto, non degenerato solo grazie al comportamento prudente della persona offesa.

Parole chiave

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tentata violenza carnale reati violenti delitto contro la persona reati seriali delitto pedofilia

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDE SERGIO nato a MAGLIE il 16/12/1975 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sergio Pede ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riqualificato il fatto contestato nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen., ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità dell'imputato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione delle prove in relazione alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., è inammissibile in quanto, oltre a rappresentare mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale, con motivazione logica e corretta, ha evidenziato come la condotta violenta fosse stata determinata, piuttosto che dal farsi giustizia da sé, dalla volontà di reagire al comportamento altrui;

Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto asserisce un difetto di motivazione che non si rinviebile nel provvedimento impugnato. Invero, la corte territoriale, sia pur in forma implicita, ha risposto al motivo articolato nell'atto d'appello sottolineando l'obiettiva gravità del fatto, non degenerato solo grazie al comportamento prudente della persona offesa.

Del resto, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Pr