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Ordinanza — n. 353/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of sufficient arguments regarding conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 353/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of criminal responsibility for the offense under Article 495 of the Penal Code, specifically arguing for the suspension of the sentence. The court rejected this claim because the appellant failed to provide sufficient and logical arguments countering the territorial court's finding that the defendant lacked a genuine and effective collaborative conduct.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the territorial court's arguments with sufficient and logical reasoning, particularly regarding the denial of a conditional sentence suspension based on the absence of effective collaborative conduct.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility conditional sentence suspension collaborative conduct requirement Article 495 Penal Code procedural vices in appeal dichiarazione mendace inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUKA ENGER nato il 30/05/1995 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Enger Duka ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Terni, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile.

Invero il ricorrente non si confronta con le argomentazioni sufficienti e logiche rese dalla corte territoriale che, sul punto, ha sottolineato l'assenza di una reale ed effettiva condotta collaborativa dell'imputato idonea a escludere una prognosi negativa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend