Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic factual cures and prior merit judgment analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial and appellate courts. Consequently, the court upheld the finding of the appellant's criminal responsibility for fraudulently induced bankruptcy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely generic factual cures or if they reproduce issues already adequately examined and dismissed by the judge of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIZI LUIGI nato a BOVILLE ERNICA il 22/07/1953 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Fabrizi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Frosinone ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto, oltre a essere articolato in generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale ha evidenziato come dal compendio probatorio risulti provato il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente