Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to violation of law requirement and infounded substantive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Scalera's appeal against the Peace Court's conviction for assault inadmissible and dismissed it. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing limits and the denial of a specific mitigating circumstance, but the Court found these claims infounded and contrary to statutory norms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay all procedural costs and legal fees to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n.274; Art. 62, comma primo, n. 5, cod. pen.: A cassation appeal against a Peace Court judgment is admissible only for violation of law, and courts are not obligated to address generic mitigating circumstance arguments absent a specific causal link in the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERA GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 15/09/1951 avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Scalera Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ha confermato la decisione con la quale il Giudice di Pace di Bari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di percosse e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; Preso atto delle conclusioni depositate dal difensore della parte civile; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle censure mosse nell'atto di appello, è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace è consentito solo per violazione di legge;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al superamento dei limiti edittali di pena e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo; Ritenuto, quanto alla censura d'illegalità della pena, che quella irrogata, pari a C 400,00, è conforme al dettato normativo di cui all'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000;
Ritenuto, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 5, cod. pen. che, attesa la genericità del motivo di appello, il Tribunale non aveva alcun obbligo di rispondere e che, in ogni caso, dalla ricostruzione del fatto, come prospettato nelle maglie delle sentenze di primo e di secondo grado, si comprende l'assenza di un qualsiasi contributo causale della persona offesa alla determinazione del danno patito, da cui consegue la correttezza del ragionamento compiuto dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge, sopportate dalla costituita parte civile, con distrazione in favore del difensore antistatario, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Morisco Francesco che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione úl favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Sardano. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estens