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Ordinanza — n. 283/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence for continued crimes due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Mariani's appeal inadmissible, rejecting his claim that the sentence for continued crimes was excessive due to inadequate reasoning. The defense argued that the court failed to distinctly justify the penalty increases for satellite offenses, yet the appellate court had correctly applied the rule requiring separate calculation of these increases. The Supreme Court upheld the lower court's decision because the reasoning was sufficient, especially since the final penalty was significantly closer to the statutory minimum than the maximum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In cases of continued crimes where the imposed penalty is not far from the statutory minimum, a mere reference to sentencing criteria constitutes sufficient motivation for the penalty's adequacy.

Parole chiave

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continued crimes satellite offenses excessive sentence penalty motivation statutory minimum Cassation appeal inadmissible appeal minaccia attuale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
282269); ribadito il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
282269); ribadito il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino
256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI MATTEO nato a FRASCATI il 25/10/1995 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Mariani; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività della pena, in particolare quanto agli aumenti per la continuazione tra i reati ascritti all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); ribadito il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); principi non dissimili sono stati affermate dalle SS.UU. nella sentenza "Pizzone", con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite", attraverso il richiamo e la condivisione di Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; considerato che tale onere argomentativo è stato nei caso di specie adeguatamente assolto (cfr., pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), attraverso l'obiettivamente minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma