Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to reconstruct facts using criteria different from the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Akid Saif's appeal inadmissible because it sought to reconstruct facts using evaluation criteria distinct from those employed by the lower court. The appellant argued against the correctness of the motivation regarding his responsibility for the crime under Article 629 of the Penal Code, but the court found this motive legally impermissible in a legitimacy proceeding. Consequently, the court ruled that the trial judge's factual assessment was free from logical or legal defects and reserved the exclusive power of fact evaluation to the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 co.2 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, as the evaluation of factual elements is exclusively reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKID SAIF (CUI 048XFOE) nato il 26/08/1990 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Akid Saif, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 co.2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:
a) l'imputato ha condiviso lo scopo dei correi in quanto, nella previa suddivisione dei compiti, ha svolto il ruolo di "palo" mentre all'interno dell'abitazione della persona offesa, il compartecipe stava materialmente operando nei confronti della vittima la violenza fisica di costringimento al pagamento dei lavori edili;
b) l'intento dell'imputato, quando ha raggiunto la badante della vittima sul retro, è stato quello di impedire l'interruzione da parte della donna dell'azione violenta in corso, così confermando lo scopo illecito che lo tratteneva sul posto; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc., Rv. 263641- 01); preso atto della nota tardivamente pervenuta dalla parte civile, nel corso dell'odierna udienza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr