Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive evaluation power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Jurgen Livalli's appeal inadmissible regarding a robbery conviction. The court held that the lower court's assessment of the victim's identification and the specific circumstances of the crime falls exclusively within the trial judge's domain. Consequently, the appeal was rejected for attempting an impermissible factual re-evaluation and for failing to provide specific arguments against the sentencing mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 62 co.4 cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or assess mitigating circumstances, reserving such exclusive evaluation to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVALLI JURGEN nato il 11/08/1994 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Livalli Jurgen, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:
a) la persona offesa, in sede di querela, ha ricostruito in maniera dettagliata lo svolgimento dell'episodio, anche descrivendo il responsabile e l'abbigliamento dello stesso, nonché il mezzo con cui l'imputato si era allontanato;
b) l'attendibilità del narrato della persona offesa appare indubbia, stante la genuinità e precisione delle dichiarazioni;
c) la persona offesa, in sede di riconoscimento fotografico, ha riconosciuto con certezza l'imputato quale autore del fatto ai suoi danni;
d) la mancata descrizione dell'imputato da parte della persona offesa, anteriormente al riconoscimento fotografico, non inficia la valenza probatoria dell'avvenuto riconoscimento, stante il carattere atipico della prova suddetta;
d) la persona offesa aveva ben descritto, nelle precedenti dichiarazioni alla P.G. le fattezze fisiche dell'autore del reato tanto che gli operanti, all'atto dell'accesso presso l'abitazione dell'imputato, riscontravano che lo stesso indossava lo stesso abbigliamento descritto dalla vittima e rinvenivano una bicicletta simile a quella usata dal Livalli per allontanarsi dopo la rapina; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co.4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia il danno economico consistente nel valore del telefono sottratto e nella perdita dei dati in esso contenuti, nonché gli ulteriori danni subiti dalla persona offesa per la mancata disponibilità del cellulare per il periodo necessario ad acquistarne un altro; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa