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Ordinanza — n. 277/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and unappealable order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tamalio Cristian Luca inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a lower court's failure to reclassify a crime and the lack of reasoning regarding restorative justice, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the court ruled that the contested order was not subject to appeal and the appeal lacked substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate judgment or challenges a non-appealable procedural order without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments non-appealable order lack of new grounds procedural economy ricorso per cassazione ricettazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
art. 129 bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMALIO CRISTIAN LUCA nato a MILANO il 22/02/1975 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tannalio Cristian Luca, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod, pen. nel reato di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che l'imputato non può ritenersi autore del furto perpetrato ai danni della persona offesa in quanto:

a) il /ocus commissi delicti indicato dal Tamalio diverge da quello riportato dal querelante;

b) tra gli attrezzi che sono stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, ve ne erano altri due dei quali quest'ultimo non ha saputo fornire alcuna spiegazione in ordine alla loro provenienza, con ciò dimostrando che non tutti i beni sequestrati sono stati da lui sottratti; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129 bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il provvedimento de quo non è impugnabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore