Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding minor damage mitigation under Italian Penal Code Article 628.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Saidi Amel's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the mitigating circumstance of particularly minor damage under Article 628 of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the first-instance judgment logically sound because the theft involved a token with intrinsic value and the victim suffered personal injuries due to the use of violence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; The appeal contesting the non-application of the mitigating circumstance of particularly minor damage is inadmissible when the first-instance judgment provides a logically sound reasoning that the crime involved property with intrinsic value and caused personal injuries.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI AMEL nato il 26/08/1981 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saidi Amel, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno di cui all'art. 628 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che:
a) l'imputata si era appropriata di un token, avente un intrinseco valore patrimoniale;
b) per conservare il possesso della refurtiva aveva utilizzato anche la violenza nei confronti della persona offesa, cagionandole lesioni personali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid