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Ordinanza — n. 274/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against acquittal under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 274/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Mohommad Moshin's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that his numerous criminal records prevented an acquittal under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found this reasoning merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, critical argumentation required to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, critical analysis of the merits to justify a different outcome under the statutory provision.

Parole chiave

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Article 131 bis Penal Code inadmissible appeal repetitive arguments acquittal criteria criminal record habituality Court of Cassation procedural dismissal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Mohommad Moshin, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Mohommad Moshin, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHOMMAD MOSHIN nato il 09/09/1995 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohommad Moshin, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che i plurimi precedenti penali dell'imputato, denotando l'abitualità della condotta, ostano ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid