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Ordinanza — n. 273/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it cannot re-evaluate facts found by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Bakkassi Ali inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the credibility of the victim's statements regarding theft and drug trafficking, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected this, noting that the lower court's decision was logically sound and based on corroborating evidence such as business records and chat logs, and that the supreme court lacks the power to re-evaluate facts.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate the facts found by the court of first instance or appeal, as the assessment of evidence and the reconstruction of events are exclusively reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-evaluation of facts credibility of witness court of cassation powers judicial review limits traffico di stupefacenti estorsione testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
artt. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Bakkassi Ali, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKASSI ALI nato a MARSCIANO il 07/02/2001 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bakkassi Ali, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 73 del DPR 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:

a) il racconto della persona offesa ha trovato conferma nei registri dell'esercizio commerciale "Oro e Argenti", nei quali corrispondevano non solo le date in cui l'imputato si era recato a vendere i gioielli, ma anche quanto veniva consegnato;

b) le dichiarazioni sono state confermate anche dagli screenshot delle conversazioni rimaste sul telefono della persona offesa, dalle quali risultava che la vittima, a seguito di impellenti richieste di incontri da parte dell'imputato, aveva cercato di evitare di incontrare il Bakkassi, sostenendo di essere insieme ai genitori;

c) quanto narrato dalla persona offesa con riferimento all'episodio afferente l'acquisto di sostanze stupefacenti deve ritenersi confermato dalla testimonianza dell'amico che lo aveva accompagnato nei pressi del locale ove era stato fissato l'appuntamento, ben consapevole del motivo dell'incontro, pur ammettendo di non aver visto la cessione in quanto la vittima si era posta in un luogo defilato con l'imputato; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I