Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 272/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as facts are within trial judge's exclusive evaluation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Omonjiahio Francis and Ojo Mungiwa inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability for assault and affray, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected this, affirming that the trial judge's assessment of evidence, including witness statements and medical records, falls exclusively within the merits judge's authority and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, whose assessment of evidence and credibility is exclusively reserved to the judge of merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual evaluation exclusive trial judge authority assault and affray charges Cassazione review limits causalità del colpo di frusta vittima vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OMON3IAHIO FRANCIS nato il 22/08/1992 030 MUNGIWA nato a WARRI( NIGERIA) il 20/12/1982 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Omonjiahio Francis e Ojo Mungiwa, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 co.3, n.1 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:

a) il procedimento che vedeva indagata l'odierna persona offesa è stato archiviato e, pertanto, la stessa non necessita di essere escussa con le modalità del c.d. teste assistito;

b) la narrazione dei fatti esposta dalla vittima trova plurimi riscontri sia nelle dichiarazioni dei testi di p.g., sia nel certificato del Pronto Soccorso, il quale ha attestato delle lesioni compatibili con la condotta tenuta dagli imputati che l'hanno colpita con una pietra e poi con una tavoletta di legno rinvenuta nel luogo dell'aggressione;

c) ulteriore prova della presenza degli imputati sul luogo dei fatti è offerta dalla macchina a bordo della quale gli stessi viaggiavano e di cui la persona offesa ha fornito la targa, consentendo di risalire al legittimo proprietario;

d) la discrepanza tra quanto riferito dalla vittima in sede di incidente probatorio e quanto riferito in dibattimento è frutto del lasso di tempo intercorso tra le due deposizioni, ma non si tratta di una imprecisione che vale ad escludere l'attendibilità delle dichiarazioni;

e) il reato di lesioni non può essere riqualificato nel delitto di rissa posto che non è dato ravvisare la presenza di due gruppi contrapposti che abbiano agito con la volontà di attentare all'altrui incolumità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore DE rt3n9, 1-1.1\ N Il Presi