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Ordinanza — n. 271/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 271/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUSSAIEF BOULBABA nato il 20/01/1992 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Loussaief Boulbaba, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 629 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 629 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:

Parole chiave

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atti impugnabili censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso motivi di cassazione esame nel merito procedura di revisione penale
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUSSAIEF BOULBABA nato il 20/01/1992 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Loussaief Boulbaba, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 629 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:

a) l'intendimento dell'imputato era quello di approfittare dell'affetto che la persona offesa provava nei suoi confronti, al fine di ottenere somme di denaro che invocava con vari pretesti;

b) con riferimento allo specifico episodio narrato dalla persona offesa, è chiaro il collegamento tra il pugno ricevuto e la pressante richiesta di denaro da parte dell'imputato, con la conseguenza che la violenza da quest'ultimo posta in essere costituisce una condotta diretta a costringere la vittima a consegnarlo;

c) la versione alternativa dell'imputato non trova riscontro in atti e non spiega per quale altra finalità questi avesse usato violenza nei confronti della vittima;

d) dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate anche da riscontri esterni, risulta che minacce rivolte all'ottenimento del denaro erano state poste in essere anche in altre occasioni; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia la sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, nonché la circostanza per cui il modesto profitto economico avuto di mira è già stato valorizzato con l'attenuante specifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il