Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in prior appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Pulvirenti Giovanni and Salamanca Antonino inadmissible. The court ruled that the first ground regarding sentencing motivation was not previously raised as an appeal reason, violating procedural requirements. Additionally, grounds concerning excessive punishment and specific aggravating circumstances were rejected as legally impermissible in this stage of review. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.; Art. 628 cod. pen. Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if grounds were not previously deduced as appeal reasons or if they concern matters of fact and sentencing discretion reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULVIRENTI GIOVANNI nato a CATANIA il 19/06/1987 SALAMANCA ANTONINO nato a CATANIA il 09/05/1985 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Pulvirenti Giovanni e Salamanca Antonino, Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Pulvirenti Giovanni, con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 7; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, le conclusioni argomentate del giudice del merito sono incensurabili nella parte in cui evidenziano che:
a) la confessione resa dall'imputato non è indicativa di resipiscenza o pentimento, essendo stata fatta a fronte di un quadro probatorio imponente;
b) l'imputato non si è sottoposto ad esame nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto per non fornire alcun elemento utile all'identificazione dei complici non identificati;
c) le condizioni di disagio economico quale "movente" dell'azione delittuosa non sono state in alcun modo provate;
d) la pena irrogata risulta calcolata al minimo edittale posto che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 628 co. 4 cod. pen., ergo il più elevato minimo edittale ivi previsto; ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso di Salamanca Antonino, con i quali si contestano il mancato inquadramento della fattispecie nell'ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen. e il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 co.3, n.1 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che:
a) l'imputato ha conseguito l'autonomo possesso della refurtiva, uscendo dal negozio e allontanandosi a piedi, a nulla rilevando che l'impossessamento abbia avuto breve durata in virtù dell'inseguimento delle forze dell'ordine e dell'arresto del Salamanca;
b) la circostanza che l'arma utilizzata per commettere la rapina fosse un'arma giocattolo non esclude la sussistenza dell'aggravante in questione, atteso che ai fini della sua configurabilità ciò che rileva è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Co