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Ordinanza — n. 267/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 267/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Santoro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Santoro argued against the conviction for robbery and the denial of a minor damage mitigation, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: Appeals must offer specific, argumentative criticism of the judgment; mere repetition of previously rejected grounds renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds robbery conviction mitigation denial appellate review reati violenti aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628 co. 1 e 3 n.1 cod. pen.
Letto il ricorso di Santoro Giovanni, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 co. 1 e 3 n.1 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art.
Art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen.
e la mancata applicazione dell'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che:
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO GIOVANNI nato a CATANIA il 30/08/1977 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Santoro Giovanni, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 co. 1 e 3 n.1 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che:

a) la prova della penale responsabilità dell'imputato si fonda sul riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e successivamente confermato in dibattimento;

b) nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la vittima ha proceduto anche all'individuazione personale dell'imputato, indicandolo inequivocabilmente quale autore della rapina a suo danno;

c) il diniego dell'attenuante della tenuità del danno si giustifica in ragione della natura plurioffensiva del delitto di rapina e della minaccia posta in essere con un coltello a lama seghettata, idonea a comprimere la libertà fisica e morale della vittima; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I