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Ordinanza — n. 266/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual reconstruction beyond appellate court powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 266/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal attempted to reconstruct facts using evaluation criteria different from those of the lower court. The appellant argued against the declaration of responsibility for the crime in Article 648-bis of the Penal Code, but the court found this request legally impermissible in a jurisdictional proceeding. Consequently, the court ruled that the lower judge's assessment of the evidence regarding the stolen vehicle was exclusive to the trial court and not subject to re-evaluation by the appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the lower court, and appeals seeking a reconstruction of facts through different evaluative criteria are inadmissible as they encroach upon the exclusive domain of the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction Article 648 bis jurisdictional review lower court assessment stato difettoso del veicolo guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Salvà Gagliolo Antonio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod.
art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Salvà Gagliolo Antonio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVA GAGLIOLO ANTONIO nato a BRONTE il 18/03/1980 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvà Gagliolo Antonio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:

a) dai certificati della PRA, l'uno datato 21 novembre 2011 e l'altro 26 novembre 2011, non è dato evincere che l'acquisto dell'autocarro da Piacenti Francesca sia avvenuto nello spazio di tempo compreso tra il 21 e il 26, in quanto il certificato del 26 si limita ad attestare la cessazione della circolazione per esportazione come formalità richiesta da soggetto non intestatario;

b) l'imputato, dopo aver acquistato l'autocarro nel 2011, ha omesso, quindi, di registrare il passaggio di proprietà alla PRA, provvedendo poi, a novembre 2013, ad annotare la cancellazione delle targhe, dopo la vendita ad un cittadino libico;

c) la circostanza che l'autocarro sia stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato con segni di alterazione del telaio, a dicembre 2013, è elemento di prova della sua responsabilità in merito alla ricezione del mezzo di provenienza furtiva, ma anche della sostituzione del numero di telaio con uno riconducibile ad altro autocarro, dal ricorrente acquistato in epoca prossima al furto; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid