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Sentenza — n. 265/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 265/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 265/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Braidic Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano il non modesto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, le modalità esecutive della condotta criminosa e il comportamento processuale dell'imputato che non ha mostrato alcuna resipiscenza, né ha dedotto alcuna circostanza idonea a diminuire la gravità del fatto realizzato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; visto il motivo nuovo tempestivamente depositato dalla difesa del ricorrente, con il quale è stato documentato che in data 8 novembre 2024 la persona offesa dal reato di cui all'art. 640 cod. pen. ha ritualmente rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, che ha accettato la rimessione stessa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 265/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. ha ritualmente rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, che ha accettato la rimessione stessa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa risarcimento per errore giudiziario truffa in materia di credito condono delle spese procedurali lotta contro la frode sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Braidic Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano il non modesto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, le modalità esecutive della condotta criminosa e il comportamento processuale dell'imputato che non ha mostrato alcuna resipiscenza, né ha dedotto alcuna circostanza idonea a diminuire la gravità del fatto realizzato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; visto il motivo nuovo tempestivamente depositato dalla difesa del ricorrente, con il quale è stato documentato che in data 8 novembre 2024 la persona offesa dal reato di cui all'art. 640 cod. pen. ha ritualmente rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, che ha accettato la rimessione stessa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte