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Ordinanza — n. 264/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 264/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 264/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUONDAMSTEFANO LUCIANO nato a RIETI il 05/05/1970 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Quondamstefano Luciano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.1; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 co.2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che la condotta rilevante nel caso di specie sia quella del deterioramento, non essendo stati i sedili del tutto distrutti; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 264/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.1; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 co.2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che la condotta rilevante nel caso di specie sia quella del deterioramento, non essendo stati i sedili del tutto distrutti; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento danno differenziale peggioramento di uno stato anteriore obbligo di riduzione del danno risarcimento contrattuale del danno grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Quondamstefano Luciano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUONDAMSTEFANO LUCIANO nato a RIETI il 05/05/1970 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Quondamstefano Luciano, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.1; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 co.2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che la condotta rilevante nel caso di specie sia quella del deterioramento, non essendo stati i sedili del tutto distrutti; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres dent