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Ordinanza — n. 263/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 263/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZZOLARI DAVIDE CUI OODVQ5B nato a GENOVA il 10/06/1966 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Fazzolari Davide, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che non si possa valutare l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. più favorevolmente che in termini di equivalenza in quanto la recidiva ha avuto una rilevanza causale nella commissione del reato per cui si procede, rivestendo, altresì, un concreto significato di più intensa pericolosità dell'imputato; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che non si possa valutare l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. più favorevolmente che in termini di equivalenza in quanto la recidiva ha avuto una rilevanza causale nella commissione del reato per cui si procede, rivestendo, altresì, un concreto significato di più intensa pericolosità dell'imputato; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza ricorso per risarcimento danni danno differenziale recupero dei costi revisione in materia penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZZOLARI DAVIDE CUI OODVQ5B nato a GENOVA il 10/06/1966 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fazzolari Davide, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che non si possa valutare l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. più favorevolmente che in termini di equivalenza in quanto la recidiva ha avuto una rilevanza causale nella commissione del reato per cui si procede, rivestendo, altresì, un concreto significato di più intensa pericolosità dell'imputato; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre