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Ordinanza — n. 261/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 261/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA ALESSIO nato a VENARIA REALE il 29/08/1996 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letto il ricorso di Rocca Alessio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 261/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure motivi di cassazione motivazione sufficiente rinuncia alla motivazione commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Rocca Alessio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a denunciare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA ALESSIO nato a VENARIA REALE il 29/08/1996 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rocca Alessio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a denunciare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidept