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Ordinanza — n. 259/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 259/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUCA ELKER nato il 14/12/1984 IOVANOV MIHAELA LIZETA nato il 09/11/1974 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Letti i ricorsi di Muca Elker e Iovanov Mihaela Lizeta, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 259/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) la prova del delitto di ricettazione si trae dalla circostanza che i beni rinvenuti nell'auto degli imputati erano ancora sigillati e privi del documento dimostrativo dell'acquisto, in relazione al quale i ricorrenti non hanno offerto alcuna spiegazione; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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contraffazione di merci ricettazione prove acquisite illegalmente difesa contro le pratiche commerciali illecite prezzo d'acquisto vendita commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letti i ricorsi di Muca Elker e Iovanov Mihaela Lizeta, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUCA ELKER nato il 14/12/1984 IOVANOV MIHAELA LIZETA nato il 09/11/1974 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Muca Elker e Iovanov Mihaela Lizeta, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che:

a) nessuno degli imputati ha inteso modificare la propria versione difensiva, incompatibile con la sottrazione della merce presso l'esercizio Carrefour;

b) a sostegno del regolare acquisto dei beni è stato prodotto un documento ed è stata richiesta la testimonianza del venditore;

c) la prova del delitto di ricettazione si trae dalla circostanza che i beni rinvenuti nell'auto degli imputati erano ancora sigillati e privi del documento dimostrativo dell'acquisto, in relazione al quale i ricorrenti non hanno offerto alcuna spiegazione; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore - Il Preside