Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and robbery as inadmissible for exceeding appellate review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared three appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the factual reasoning regarding their presence in a truck during copper unrolling, the lack of reclassification to theft, and the absence of a continuing offense or recidivism. The court ruled that these arguments merely reiterated points already rejected by the lower court without providing new, specific legal criticism, thereby violating the strict limits of cassation review reserved for legal errors rather than factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely repeat arguments already rejected by the appellate court without offering a specific, reasoned critique of the legal application, as the court cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC GERMANO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 27/05/1999 AHMETOVIC LUCA nato a TORINO il 05/07/1995 PETROVIC DENIS nato a TORINO il 30/05/1966 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Salkanovic Germano, Ahmetovic Luca e Petrovic Denis, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per Ahmetovic Luca, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che:
a) il filmato in atti dimostra come l'imputato si trovasse all'interno del furgone dove i correi stavano srotolando il rame;
b) la consapevolezza della provenienza illecita dei beni da parte dell'imputato può desumersi dalla sua partecipazione al momento dello srotolamento del rame all'interno del furgone; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per Petrovic Denis e Salkanovic Germano, la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che gli imputati non possono ritenersi autori del furto perpetrato in danno della ditta ELKET in quanto non hanno descritto le modalità attraverso le quali il furto sarebbe stato commesso, rendendo dichiarazioni carenti e contraddittorie rispetto alle emergenze processuali; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per Petrovic Denis, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto, oggetto del presente procedimento, ed il più grave reato di cui al capo 48) della sentenza n.502/2021, emessa dal GUP del Tribunale di Torino, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che l'applicabilità dell'istituto della continuazione in fase esecutiva postula il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse sentenze e che, nel caso di specie, non è possibile individuare quella continuità operativa che permette di riconoscere la sussistenza del reato continuato, trattandosi di un delitto di rapina aggravata commesso nel giugno del 2018 rispetto a fatti del dicembre dello stesso anno; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta, per Ahmetovic Luca, la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ritenendo che l'imputato sia del tutto indifferente alla portata precettiva della norma penale e all'efficacia dissuasiva esplicata dalle condanne riportate e che l'assenza di qualsiasi tentativo di mutare stile di vita indichi una sua perdurante inclinazione al delitto; che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contestano, per Petrovic Denis e Salkanovic Germano, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e, per Ahmetovic Luca, il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano la propensione delinquenziale degli imputati, l'atteggiamento di indifferenza verso le normi penali e l'assenza di segnali di ravvedimento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2