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Ordinanza — n. 256/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 256/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELLERITI PLACIDO nato a BIANCAVILLA il 11/12/1993 PELLERITI MARCO nato a BIANCAVILLA il 03/09/1997 MARINO VITO nato a ERICE il 19/05/1999 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 256/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia che gli imputati non sono riusciti a fornire alcuna valida spiegazione alternativa per giustificare il possesso della merce di provenienza delittuosa, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito difetto di motivazione permesso di promuovere un procedimento penale causa legittima inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letti i ricorsi di Marino Vito, Pelleriti Marco e Pelleriti Placido, Ritenuto che l'unico motivo di tutti i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PELLERITI PLACIDO nato a BIANCAVILLA il 11/12/1993 PELLERITI MARCO nato a BIANCAVILLA il 03/09/1997 MARINO VITO nato a ERICE il 19/05/1999 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Marino Vito, Pelleriti Marco e Pelleriti Placido, Ritenuto che l'unico motivo di tutti i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenzia che gli imputati non sono riusciti a fornire alcuna valida spiegazione alternativa per giustificare il possesso della merce di provenienza delittuosa, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid