Ordinanza — n. 255/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLOSI SALVATORE nato a CATANIA il 25/09/1974 SCALETTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/09/1966 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 255/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLOSI SALVATORE nato a CATANIA il 25/09/1974 SCALETTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/09/1966 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLOSI SALVATORE nato a CATANIA il 25/09/1974 SCALETTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/09/1966 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Nicolosi Salvatore e Scaletta Giuseppe, Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Nicolosi Salvatore, con il quale si contesta la mancata riduzione della pena comminata in primo grado nel massimo previsto dall'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 co. 3 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che la diminuzione di pena per detta attenuante nella misura di un terzo si giustifica in ragione dell'incidenza delle dichiarazioni dell'imputato su un'unica imputazione, ovvero quella di cui al capo b); considerato che l'unico motivo del ricorso di Scaletta Giuseppe, con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che la pena è stata calcolata al minimo edittale sia per quanto attiene alla pena base, sia per quanto riguarda l'aumento di pena per la circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I