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Ordinanza — n. 252/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding aggravated circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Castelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Castelli challenged the lower court's finding of an aggravated circumstance based on a contradiction in bank tellers' testimonies about a knife. The court rejected this argument as merely a repetition of points already dismissed on appeal without providing a specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 628 co. 3 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without offering a specific, reasoned critique of the factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated circumstance lack of specific argumentation reiteration of rejected points criminal procedure appeal esame di cassazione altri capi d'accusa censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 628 co. 3 cod. pen.
Letto il ricorso di Castelli Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628 co.3 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI SALVATORE nato a CATANIA il 03/01/1982 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Castelli Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628 co.3 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la contraddizione nelle testimonianze dei cassieri circa la presenza di un taglierino nella mano destra dell'imputato si spiega facilmente se si considera che il rapinatore si era diretto subito verso la cassa cui era addetta la Guarnaccia la quale, quindi, trovandosi davanti il malvivente, ebbe meno tempo e meno lucidità per rendersi conto della situazione; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte