Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 251/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, citing lack of logical argument flaw.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared Francesco Morra's appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The court found no logical flaw in the lower court's reasoning regarding the defendant's deceptive ATM operations and failure to disavow the credit card. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely contests the motivation's correctness without demonstrating a specific logical flaw or contradiction with established legal principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds logical argument flaw deceptive ATM operations court costs and fine truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è generico e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è generico e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Morra Francesco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Morra Francesco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRA FRANCESCO nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 09/07/1980 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Morra Francesco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è generico e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., nella parte in cui evidenzia che:

a) l'imputato si presentava credibilmente come potenziale acquirente e rappresentava alla persona offesa la possibilità dì acquisire il prezzo dovuto tramite operazioni da effettuarsi allo sportello ATM, operazioni che invece erano dirette a sottrargli denaro;

b) non risulta alcuna iniziativa dell'imputato volta a disconoscere l'uso della carta a lui intestata prima dell'azione decettiva, né vi è prova che i proventi di quest'ultima siano stati movimentati a favore di altri soggetti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere Consigliere