Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual reconstruction beyond appellate court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal attempted to reconstruct facts using evaluation criteria different from those of the lower court. The appellant argued against the motivation for the extortion charge, while the court found the lower court's reasoning logically sound and based on witness testimony regarding threats and profit motives. The court ruled that the supreme court lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such assessment exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: The supreme court cannot re-evaluate factual elements established by the lower court, as such assessment is exclusively reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANZON DANIELE nato a NOVENTA VICENTINA il 27/09/1989 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Granzon Daniele, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che:
a) dalla deposizione del teste Crestani risulta che l'imputato, trovandosi in condizione di grave difficoltà per essere stato destinatario di decreti ingiuntivi almeno in parte provvisoriamente esecutivi e per aver subito il pignoramento di parte del credito che la sua società vantava presso Veneto Strade, ha tentato di costringere le persone offese a rinunciare alle cause pendenti, attraverso la minaccia di depositare in Procura della Repubblica documenti compromettenti che le avrebbero danneggiate, tanto da provocarne la restrizione della libertà personale;
b) il generico riferimento a documenti compromettenti ai danni delle persone offese, senza la loro esibizione, ha connotato la condotta di una concreta potenzialità di minaccia;
c) sussiste la finalità di profitto in ragione del fatto che la richiesta aveva come oggetto la pretesa che i Crestani rinunciassero a proseguire con le loro iniziative giudiziarie che in quel momento stavano determinando una situazione di danno economico all'imputato;
d) il messaggio inviato dall'imputato al geometra Carbonin, in cui il primo prospettava il deposito della denuncia, conferma la natura estorsiva dell'ultimatum intimato dal Granzon posto che la minaccia era stata posta in essere per costringere la controparte a rinunciare alle pretese giudiziali e non al fine di ottenere un contatto telefonico;
e) all'incontro tra i legali delle due parti, l'avvocato del Granzon, nel prospettare la conoscenza di presunti illeciti attribuibili ai Crestani e la possibilità di denunciarli in Procura ove non avessero ceduto alle richieste del suo assistito, agiva quale procuratore dell'imputato e utilizzava documenti provenienti da quest'ultimo, dimostrando il suo coinvolgimento anche in questa iniziativa; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore