Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific factual critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Monica Minguzzi's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the first-degree court failed to apply a mitigating circumstance for theft involving a wallet and identity document, claiming the value was indeterminate. The court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed on appeal without substantive legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Minguzzi Monica, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che:
a) in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documento d'identità non è applicabile l'attenuante de qua, in considerazione del valore non determinabile del documento, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa;
b) nel caso di specie, la somma sottratta alla persona offesa, pari a euro 820,00, non è valutabile in termini di particolare tenuità; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia la mancanza di querela della persona offesa smentita dagli atti processuali del giudizio di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il President