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Ordinanza — n. 244/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on criminal liability and recidiva grounds as inadmissible and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Zanini and Verde inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court rejected the first appeal as non-specific because it merely repeated arguments already dismissed on appeal regarding the admissibility of the victim's statements. The second appeal challenging recidiva was deemed inadmissible in this stage of proceedings and manifestly unfounded since the lower court had already assessed the criminal inclination based on prior convictions. Consequently, the third appeal was absorbed, and the appeals were dismissed with a financial penalty against the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals in criminal proceedings must be specific and argumentative; grounds already rejected in the appellate judgment cannot be reasserted, and challenges to recidiva are inadmissible in the stage of admissibility.

Parole chiave

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criminal liability appeal recidiva assessment inadmissible appeal specificity requirement victim statement admissibility court costs order Cassazione procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letti i ricorsi di Zanini Andrea e Verde Bruno, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letti i ricorsi di Zanini Andrea e Verde Bruno, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZANINI ANDREA nato a BOLOGNA il 26/09/1958 VERDE BRUNO nato a AVERSA il 13/09/1954 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Zanini Andrea e Verde Bruno, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che le dichiarazioni della persona offesa sono pienamente utilizzabili in quanto la stessa non si è volontariamente sottratta al contraddittorio, ma non ha potuto presenziare al processo per sopravvenuti gravi motivi di salute; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, rilevando che le pregresse condotte criminose sono indicative di una perdurante inclinazione al delitto che ha certamente influito sulla realizzazione del reato di cui all'imputazione; che la manifesta infondatezza del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensor