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Ordinanza — n. 241/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds regarding recidivism and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 241/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Ligotta inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for the application of generic mitigating circumstances and the exclusion of contested recidivism, but the court found the first claim unsupported by positive evidence and the second claim precluded by the absence of a specific ground of appeal. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was deemed congruous and the procedural requirements for challenging the recidivism exclusion were not met.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal regarding the denial of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded without positive elements, while a challenge to the exclusion of recidivism requires a specific ground of appeal in the second instance judgment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism exclusion inadmissible appeal specific ground of appeal positive elements requirement Cassation procedure court costs liability infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
4 della impugnata sentenza), poiché, da un lato, deve ribadirsi come il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 62 -bis cod. pen
4 della impugnata sentenza), poiché, da un lato, deve ribadirsi come il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 3, n. 34947 dei 03/11/2020, S.
281590), potendosi in quest'ottica valorizzare anche i soli precedenti penali del soggetto agente (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 dei 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGOTTA CARMELO nato a CATANIA il 28/08/1967 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Ligotta; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, è - sotto il primo profilo - manifestamente infondato a fronte di una motivazione che risulta congrua su entrambe le questioni (cfr., in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza), poiché, da un lato, deve ribadirsi come il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. ben può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), potendosi in quest'ottica valorizzare anche i soli precedenti penali del soggetto agente (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 dei 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sotto il secondo profilo, precluso in assenza di un corrispondente motivo d'appello contenente una specifica censura su tale aspetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024