Cassation court dismisses appeal claiming prescription error regarding recidiva subvalente in extortion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the lower court erred by failing to declare the crime of extortion prescribed, claiming it miscalculated the time limit by ignoring the contested recidiva. The court rejected this, ruling that the 'particular leniency' circumstance is merely an aggravating factor for prescription purposes and does not alter the maximum penalty calculation when recidiva is present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69, cod. pen.: For prescription purposes, special recidiva must be considered even if deemed subvalente in the balancing test, as the comparison under Art. 69 has no impact on determining the maximum penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA MARIO nato a CATANIA il 21/06/1957 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Liotta; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la prescrizione del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, avendo errato nel considerare, nel calcolo dei tempo necessario a prescrivere, anche la contestata recidiva reiterata che tuttavia era stata giudicata subvalente rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato poiché fondato su una interpretazione in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen., oltre che con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., non integra una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. anche con la recidiva (cfr., Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, dep. 2014, Cacciaglia, Rv. 258479 - 01) e che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); ribadito che "ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvaiente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (cfr., Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01M Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicem