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Ordinanza — n. 239/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false counterfeiting impossibility, upholding conviction for trademark infringement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the argument that the crime of counterfeiting was impossible due to gross falsity. The court held that Article 474 of the Penal Code protects public trust in trademarks regardless of whether buyers are actually deceived. Consequently, the conviction for receiving counterfeit goods stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The crime of counterfeiting protects public trust in trademarks and does not require actual deception, meaning gross falsity does not render the offense impossible.

Parole chiave

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counterfeiting crime impossible offense gross falsity trademark infringement public trust receiving goods Cassation appeal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
258722 - 01), secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.
Art. 648 cod. pen.
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
art. 474 cod. pen
258722 - 01), secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
3 e 4 della impugnata sentenza), che ha respinto il gravame conformandosi correttamente - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv.
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMRCHKARA MOUNIR nato il 25/08/1984 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamrchkara Mounir; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, e con il quale la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto presupposto rispetto alla ricettazione ascritta all'odierno ricorrente, ricorrendo l'ipotesi del falso grossolano e, dunque, del reato impossibile, è manifestamente infondato; ritenuto che, infatti, la doglianza risulta articolata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione dei rilievi già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr., pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che ha respinto il gravame conformandosi correttamente - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814 - 01;

Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013 Ud. (dep. 2014), Faje, Rv. 258722 - 01), secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno ed essendo stato inoltre da sempre affermato (cfr., Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 3