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Ordinanza — n. 234/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible complaint regarding non-proceeding vs acquittal formula.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeals by Carmela Giocondo, Natashja Vanessa Rizzi, and Stefano Alberto Rizzi inadmissible. The lower court correctly issued a non-proceeding order based on prescription rather than a full acquittal, as the facts were uncontested and required only factual constataction. The Court ruled that the appellants' complaint regarding the legal formula was improperly framed for this jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; In cases of crime extinction, the appellate court may only issue an acquittal if facts excluding the crime are evident 'ictu oculi' from the record, prohibiting further investigation or appreciation.

Parole chiave

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non-proceeding order crime extinction acquittal formula prescription statute appellate review limits factual constataction inadmissible appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
273679 - 01, in cui la Corte ha ribadito che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi
244274 - 01; conf., Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOCONDO CARMELA nato a ANDRIA il 17/01/1960 RIZZI NATASHJA VANESSA nato a BARLETTA il 24/08/1983 RIZZI STEFANO ALBERTO nato a BARLETTA il 06/07/1994 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letti i ricorsi proposti nell'interesse di Carmela Giocondo, Natashja Vanessa Rizzi e Stefano Alberto Rizzi, presentati con un unico atto; considerato che l'unico articolato motivo di cui si compone il ricorso, e che si sviluppa in due diverse censure, con cui la difesa lamenta vizio della motivazione per avere i giudici di merito emesso una pronuncia di non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, anziché una sentenza con formula di proscioglimento nel merito, è formulato in termini non consentiti in questa sede; rilevato che, infatti, la Corte d'appello ha reso una motivazione del tutto congrua rispetto allo "standard" previsto nel caso di intervenuta estinzione del reato quando il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01; conf., Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01, in cui la Corte ha ribadito che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dic