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Ordinanza — n. 233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper formulation of legal grounds and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Coletti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a different legal interpretation and questioned the sentencing logic, but the court found these arguments improperly framed as legal violations rather than factual disputes. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural rules by mixing questions of fact with requests for a new trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 606, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must strictly address legal violations; arguments contesting the factual reconstruction of events or the appropriateness of the sentence are inadmissible as they constitute requests for a retrial on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based arguments factual reconstruction procedural formulation Cassation rules uso delle convenzioni di doppia imposizione onere della prova del contribuente altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense
art. 606 cod. proc. pen
b) dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTI MICHELE nato a TRINITAPOLI il 29/09/1955 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Coletti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'erronea interpretazione della legge penale, è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, in effetti, pur intitolando il motivo in termini di violazione di legge, la doglianza finisce, in realtà, per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario gli elementi delle fattispecie delittuose contestate pienamente riscontrati all'esito della ricostruzione delle concrete vicende processuali; il motivo di ricorso fondato sulla lett.

b) dell'art. 606 cod. proc. pen. deve essere invero articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra, invece, come accade sovente ed anche nel caso di specie, è mettere in dubbio o contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio non riesce ad evidenziare aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà finendo per proporre una lagnanza sull'entità della pena; in tal modo il motivo si presenta come assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore proponendo richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/