Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds in appeal and implicit rejection of recidivism claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of a contested recidivism aggravating circumstance, but the Court found the appeal grounds were too generic compared to the first-instance judgment's detailed analysis. Furthermore, the appellate court implicitly rejected the recidivism claim by confirming the sentence's proportionality, making a specific omission of reasoning unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 2, cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it deduces a question not specifically and autonomously raised in the appeal grounds, and a sentence is not censurable for silence on a generic ground if the decision implicitly refutes it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO MICHELE nato a CERIGNOLA il 07/01/1967 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Romano Michele; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, è formulato in termini non consentiti in questa sede, per una duplice ragione: innanzitutto, in quanto la relativa doglianza prospettata con l'atto di appello era stata articolata in maniera del tutto generica e, invero, limitata ad una mera finale richiesta (cfr., pag. 6 dell'atto di gravame), a fronte di una esaustiva valutazione del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante de qua, dovendosi a tal proposito ribadire che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha formato oggetto specifico e autonomo dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); in secondo luogo, deve sottolinearsi anche che, avendo i giudici di appello confermato la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado, come determinata all'esito di un giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le attenuanti generiche, ed evidenziato l'assenza di elementi per una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, gli stessi hanno implicitamente confutato la possibilità di escludere l'aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., rendendo così una motivazione implicita ma assolutamente univoca ed in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica (qui, tra l'altro, generica) deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 2023), Lakrafy, Rv. 284096 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3