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Ordinanza — n. 230/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance sentence regarding recidivism and sentencing adequacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding recidivism and sentencing adequacy. The appellant argued for the exclusion of recidivism and the recognition of generic mitigating circumstances, while the lower court had already thoroughly addressed these points. The supreme court upheld the second instance decision, noting that the sentence was near the statutory minimum and that the reasoning was sufficient under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals regarding sentencing adequacy are inadmissible when the penalty is near the statutory minimum, as the obligation to specifically justify the criteria diminishes in such cases.

Parole chiave

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recidivism application sentencing adequacy statutory minimum appeal inadmissibility generic mitigating circumstances penal continuity Cassation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub
Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci
5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez.
Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano
6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano; cfr., anche, Sez.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
3223 del 13.1.1994, Palmisano; cfr., anche, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Pizzone
nella sentenza "Pizzone", con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite", attraverso il richiamo e la condivisione di Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/05/1965 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Natale; considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva oltre che al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ed alla finale quantificazione della pena - è formulato in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato; rilevato che, preliminarmente, deve osservarsi come il ricorrente abbia riproposto in questa sede censure già avanzate con il gravame di merito, puntualmente vagliate e congruamente disattese dai giudici di secondo grado che (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) hanno esaustivamente motivato in punto di fatto e di diritto in ordine alla corretta l'applicazione della recidiva nei confronti dell'odierno ricorrente, gravato da numerosi e gravi precedenti penali e per il quale i fatti qui giudicati, anche per le modalità con le quali sono stati commessi, hanno rappresentato una rinnovata ed ingravescente manifestazione di pericolosità criminale; ritenuto che, inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel bilanciamento tra opposte circostanze, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove i! giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen.;

è d'altra parte peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5589 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3223 del 13.1.1994, Palmisano; cfr., anche, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che, inoltre, anche in ordine alla pena base ed agli aumenti per la continuazione la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcun rilievo di legittimità, dovendosi in ogni caso prendere atto che, con riguardo al primo aspetto, la pena è stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che, per il secondo aspetto, gli aumenti sono stati contenuti ben al di sotto del minimo; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); principi non dissimili sono stati affermate dalle SS.UU. nella sentenza "Pizzone", con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite", attraverso il richiamo e la condivisione di Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C